Industria 5.0

Industria 5.0
Agevolazione e benefici
Credito di imposta

Cosa prevede il piano di industria 5.0

Il piano di industria 5.0 rappresenta la procedura per mezzo della quale le aziende che apportano una serie di miglioramenti e di innovazioni tecnologiche, possono ottenere degli incentivi pari al 45 % a favore dei progetti che presentano una diminuzione dei consumi energetici. Tale vantaggio è riservato ad imprese e ad organizzazioni che sono residenti nel territorio oppure quelle presenti nel territorio di Stato che non sono residenti. Tale procedura non tiene in considerazione a quale ambito economico appartengano le imprese del territorio, il regime fiscale o la forma giuridica. Pertanto, la situazione cambia per quanto concerne le imprese che sono soggette al credito di imposta dove la concessione del beneficio è legata alle norme di sicurezza sul lavoro in ciascun abito, tenendo in considerazione anche il rispetto e l’esecuzione corretta degli adempimenti previsti per tale settore. Il beneficio del credito d’imposta non spetta invece alle aziende che si presentano in stato di fallimento, di liquidazione amministrativa, oppure alle ,imprese sottoposte ad altre procedure di concorso. Non possono beneficiare di questa categoria, neanche le imprese soggette a sanzioni interdittive secondo il decreto legislativo dell’8 giugno 2001. Il calcolo del credito d’imposta cambia a seconda della diminuzione dei consumi, che si ottiene, in base al livello della struttura produttiva o di successo.

Modalità di calcolo del credito d’imposta

Il calcolo del credito d’imposta avviene tenendo in considerazione l’anno di investimento. Questo aspetto, infatti, rapportato alla riduzione dei consumi è variabile e viene calcolato in percentuali differenziate. Tale sistema adotta il medesimo approccio del credito d’imposta 4.0. Per la diminuzione dei consumi, le percentuali si calcolano tra il 3 % e il 6 %, tra il 6 % al 10 %, fino ad arrivare a superare il 10 %. La diminuzione dei consumi posti a livello del processo produttivo sono comprese tra il 5 % e il 10 %, tra il 10 % e il 15 % fino a superare il 15 %. Per gli investimenti che arrivano fino a 2,5 milioni, le percentuali vanno dal 35 %, al 40 % fino a giungere al 45 %. La struttura che va dai 2,5 milioni ai 10 milioni prevede che i rispettivi crediti d’imposta, possano essere calcolati dal 15 % al 20 % fino ad arrivare al 25 %. Gli investimenti che vanno dai 10 milioni ai 50 milioni prevedono una riduzione del 5 %, del 10 % e del 15 %. Inoltre, è bene precisare che il credito d’imposta nello specifico si può utilizzare in compensazione soltanto se sono trascorsi cinque giorni dalla data dell’invio dal GSE all’Agenzia dell’Entrate entro l’ultimo giorno di dicembre dell’anno di riferimento.

Agevolazioni per i beni immateriali

L’agevolazione fiscale prevede un cambiamento delle regole per quanto concerne gli investimenti effettuati in beni immateriali, le piccole e medie imprese e per i progetti non sottoposti ad obbligo della certificazione. Gli investimenti in beni immateriali ottengono l’agevolazione per le spese che riguardano soluzioni di cloud computing (software, intelligence, procedure di analisi, rete e database) riferita alla quota imputabile per competenza. Per quanto concerne le piccole e medie imprese, le spese adoperate per ottenere l’obbligo della certificazione sono in aumento rispetto al credito d’imposta per quanto concerne una cifra che non deve superare i 10.000 euro. Invece, le spese sostenute per la certificazione della prova contabile sono in incremento per quanto riguarda una cifra che non deve oltrepassare i 5.000 euro. Il credito d’imposta si può utilizzare esibendo il modello F 24 e può essere impiegato a partire dai cinque giorni della comunicazione della medesima dal GSE all’agenzia delle entrate. Il termine ultimo per presentare la domanda è l’ultimo giorno di dicembre dell’anno di riferimento. Invece, la somma che non è stata utilizzata in tale data si può impiegare in cinque quote annuali con la medesima cifra di riferimento. Per gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria si considera il costo effettuato dal locatore per quanto concerne l’acquisto dei beni.

Progetti ammessi al credito d’imposta

Il piano dell’industria 5.0 prevede che i progetti idonei per il credito d’imposta riguardanti gli investimenti realizzati su un singolo bene o più beni di tipo materiale o immateriale, finalizzati all’esercizio di una determinata attività, sia previsto un incentivo che non deve essere al di sotto del 3 %. Diversamente, in alternativa, la riduzione dei consumi si applica agli investimenti che prevedono una percentuale che non sia al di sotto del 5 %. La data di partenza di tale progetto è rappresentata dalla data in cui dal punto di vista legale è attivo l’ordine dei beni ritenuti oggetto di investimento. Nello specifico, i beni immateriali sottoposti agli incentivi previsti dal piano dell’industria 5.0 sono quelli afferenti alla legge dell’11 dicembre 2016. I beni immateriali di riferimento sono legati agli investimenti che vengono effettuati nei beni materiali dell’industria 4.0 Nello specifico, i beni in questione sono i seguenti: applicazioni, piattaforme, software, sistemi per la progettazione. Sono incluse nella categoria anche applicazioni utilizzate per la creazione di opere capaci di realizzare attività di sperimentazione, simulazione, modellazione 3D e la verifica del prodotto e dei suoi elementi fondamentali. Tali sistemi devono avere la particolarità di permettere il controllo dei consumi energetici dell’energia che viene autoprodotta, introducendo un meccanismo che consente la produttività energetica mediante la raccolta e l’elaborazione dei dati appartenenti alla sensoristica IoT oppure di campo.

Industria 5.0 per le fonti rinnovabili

Gli incentivi previsti dal piano di transizione 5.0 per quanto concerne gli investimenti ubicati su frammenti catastali diversi, che devono essere collegati alla rete elettrica (POD), prevedono un’agevolazione per alcune tipologie di spese. Le spese in questione riguardano i seguenti servizi: • i misuratori dell’energia elettrica utilizzati per la produzione di energia; • i gruppi riguardati la produzione e lo sviluppo dell’energia elettrica; • gli impianti impiegati per la creazione di energia termica che viene utilizzata come calore di processo e sostenuta dall’energia elettrica rinnovabile e autoprodotta; • gli impianti di stoccaggio e i servizi complementari dell’impianto. Pertanto, le imprese che effettuano investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili hanno diritto al credito d’imposta dove la conformazione degli impianti non deve oltrepassare il 105 % del consumo energetico della struttura produttiva. Tale somma tiene in considerazione i consumi medi annui che sono stati registrati nell’attività precedente di partenza del progetto dell’energia elettrica e dell’innovazione, insieme ai consumi creati per la produzione dell’energia termica. Inoltre, al fine di avere chiaro il quadro dei benefici concessi dal piano di transizione 5.0 occorre fare una distinzione tra consumi medi all’anno di energia elettrica o termica. Per i consumi dell’energia elettrica essi vengono calcolati per l’intero anno tenendo in considerazione i mesi del consumo per i 12 mesi. Per i consumi riferiti all’energia termica, l’energia elettrica equipollente deve essere aggiunta all’energia ottenuta dalla rete e istituita in base alla quantità di combustibile utilizzato.

Moduli fotovoltaici

Il piano dell’industria 5.0 ritiene che siano ammessi ai benefici del credito d’imposta gli impianti che presentano moduli fotovoltaici aventi delle precise caratteristiche: • i moduli fotovoltaici dotati di celle che abbiano una produttività pari al 23,5 % ; • i moduli fotovoltaici con un livello di efficienza rapportabile al 21,5 %; • i moduli realizzati da celle bifacciali che abbiano una produttività di cella attestabile al 24 %. Il calcolo del credito d’imposta per la prima categoria è riferito ad una cifra che deve corrispondere al 120 % e al 140 % del costo di riferimento. Poi, i moduli fotovoltaici che sono ritenuti ammissibili al credito d’imposta devono aderire a delle precise regole tecniche di riferimento. Ecco quali sono: • prescrizioni per le prove riportanti la sigla CEI EN 611215-1; • requisiti riferiti alla prova dei moduli fotovoltaici CEI EN 61215-1-2; • prescrizioni specifiche riguardanti le prove di moduli fotovoltaici CEI EN 61215 1-1; • moduli fotovoltaici a film sottile in silicio amorfo CEI EN 51215-1-3; • moduli fotovoltaici in seleniuro di rame -indiogallio e di rame-indio CEI EN 61215 -1-4; • Procedure di prova CEI En 61215 -2; • prescrizioni per la costruzione CEI EN 61730-1; • prescrizioni per le prove CEI EN 61730-2.

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Da dove si inizia - lo spieghiamo in 6 passi

01
Tipologie di spese ammissibili

L’industria 5.0 ingloba nell’elaborazione e nella concessione del credito d’imposta le spese che riguardano differenti settori. Ecco quali sono nel dettaglio: • i trasformatori che sono collocati a monte dei punti di connessione delle rete elettrica ossia misuratori che sono utili per la produzione di energia elettrica; • i servizi complementari all’impianto; • gli impianti impiegati per lo stoccaggio dell’energia; • i gruppi adibiti alla creazione dell’energia elettrica; • i sistemi adibiti per la creazione dell’energia termica impiegata come calore di processo che non risulta cedibile a terzi. Il beneficio del credito d’imposta si può rilasciare soltanto alle installazioni che caratterizzati da nuove parti che siano cioè di nuova costruzione. Inoltre, le spese concesse al netto di quelle realizzate per i sistemi di accumulo sono calcolabili nell’ambito del costo di investimento che deve corrispondere agli impianti di produzione di energia elettrica (fonte solare, eolica, idraulica) e dell’energia termica (impianti ad aria, impianti ad acqua, impianti geotermici). Per quanto concerne la modalità di presentazione della domanda di agevolazione, il piano dell’industria 5.0 prevede che l’impresa beneficiaria inserisca nel campo delle spese complessive, il costo totale rappresentato dal valore del costo settoriale moltiplicato per la potenza del medesimo. Inoltre, le spese per gli impianti di accumulo di energia elettrica che risultano agevolabili fino ad una cifra che raggiunge i 900 euro/kwh.

02
I parametri per l’agevolazione

Il riconoscimento del credito d’imposta avviene in base alla diminuzione dei consumi energetici e alla tipologia dell’investimento. In modo particolare, il riconoscimento del credito d’imposta tiene in considerazione diversi fattori. Vediamo nel dettaglio quali sono. • Per i consumi della struttura produttiva che vanno dal 3 % al 6 % , il beneficio è pari al 35 % del costo per gli investimenti che arrivano fino a 2,5 milioni di euro; • il beneficio è pari al 15 % del costo per gli investimenti che vanno oltre i 2,5 milioni fino ad arrivare a 10 milioni di euro; • il vantaggio è pari al 5 % del costo per gli investimenti che superano i 10 milioni. La situazione cambia per la diminuzione dei consumi di tipo energetico di una determinata struttura produttiva che arriva fino al 10 %. In tal caso, il credito d’imposta è del 40 % del costo per gli investimenti che arrivano fino a 2,5 milioni di euro; del 20 % per quelli che arrivano fino a 10 milioni di euro; del 10 % del costo che supera la cifra dei 10 milioni di euro. Per la riduzione dei consumi energetici relativi alla struttura produttiva ubicata sul territorio nazionale che supera il 10 % sono previste le seguenti cifre: 45 % per gli investimenti che arrivano fino a 2,5 milioni di euro; 25 % per la percentuale di investimenti che supera i 2,5 milioni di euro; 15 % riferito agli investimenti che arrivano fino a 50 milioni di euro all’anno riferita all’impresa beneficiaria.

03
Modalità di accesso al credito d’imposta

La richiesta del credito d’imposta prevede una precisa modalità di svolgimento consistente in degli step da seguire e rispettare. Il primo passo da fare riguarda la comunicazione da parte dell’impresa delle seguenti informazioni: • il soggetto al quale spettano i benefici; • la cifra del credito d’imposta; • il progetto che riguarda l’innovazione e gli investimenti che risultano agevolabili; • la volontà di mantener fede agli obblighi previsti dal PNRR. A questo tipo di comunicazione preventiva deve essere associata la certificazione ex ante che deve essere consegnata da un valutatore che deve riferirsi all’entità di diminuzione dei consumi mediante gli investimenti. Dopodiché, entro cinque giorni dall’avviso preventivo, attraverso la procedura di verifica dell’esattezza dei documenti avviene la comunicazione riservata all’impresa dell’importo del credito d’imposta prenotato come copertura dell’importo che è stato effettuato. Successivamente, nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, l’impresa deve effettuare la comunicazione delle fatture sugli ordini approvati dal venditore tramite pagamento che deve essere pari al 20 % del costo di acquisizione. Poi, dopo cinque giorni di ricezione dei documenti avviene la convalida del proseguo della richiesta. A tale procedura, segue la comunicazione dell’attività di completamento che contiene le informazioni relative al progetto portato a termine, il rispetto degli obblighi del PNRR, la cifra del credito d’imposta, l’ammontare sottoposto ad agevolazione degli investimenti realizzati. In seguito, dopo dieci giorni dall’invio della comunicazione avviene la comunicazione all’impresa del credito d’imposta.

04
Modalità di impiego del credito d’imposta

Il piano dell’industria 5.0 prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile soltanto in compensazione nel rispetto di specifici elementi di riferimento. Il credito d’imposta si può utilizzare dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa della cifra del credito che si può utilizzare. Il credito d’imposta è utilizzabile mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi erogati dall’Agenzia delle Entrate oppure in una o più quote che sono utilizzabili entro l’ultimo giorno di dicembre dell’anno corrente. Tuttavia, è bene precisare che l’importo del credito d’imposta non può superare la cifra del credito d’imposta prenotato. A ciò segue la presa in considerazione di alcune situazioni che possono avvenire dopo la comunicazione del progetto: se i costi sono uguali o maggiori di quelli pronunciati nella sede di comunicazione preventiva il credito d’imposta deve essere uguale a quello prenotato. Se invece i costi sono inferiori a quelli che sono stati presentati in sede il credito d’imposta sarà calcolato nuovamente i riferimento ai nuovi costi comunicati. Tuttavia, ci sono delle condizioni in cui al credito d’imposta non deve essere applicato: • il divieto di compensazione riferito ai debiti riguardanti le imposte erariali; • i limiti di compensabilità dei crediti d’imposta e i contributi appartenenti alla legge 388/200; Inoltre, bisogna tenere in considerazione il fatto che il bonus non è rilevane ai fini della formazione del reddito, non evidenzia delle parti negative afferenti all’art. 9 comma 5 del TIUR e non rileva la quota dei cosiddetti interessi passivi secondo l’art. 61 del TIUR.

05
Cumulabilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere cumulabile o non e ciò dipende da diversi fattori e determinate condizioni. Il piano dell’industria 5.0 stabilisce che il credito d’imposta risulta cumulabile insieme ad altre agevolazioni sostenute con delle risorse aventi come punto di riferimento gli stessi costi. Tuttavia, tale somma non deve portare a superare il costo effettuato. La non cumulabilità rapportato ai costi ammissibili dipende dai seguenti elementi: • il credito d’imposta connesso agli investimenti dedicati ai beni strumentali di tipo 4.0 appartenenti alla legge di bilancio 2021; • il credito d’imposta che riguarda gli investimenti realizzati nella ZES del Mezzogiorno e nella zona logistica semplificata. Inoltre la cumulabilità non riguarda neanche le risorse di tipo finanziario elargite alle imprese mediante bandi nazionali e regionali. Nello specifico, quest’ ultime sono cofinanziate con il fondo sociale europeo insieme al FSE, con il fondo europeo di sviluppo regionale, il piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo europeo agricolo destinato allo sviluppo rurale. Tuttavia, le imprese che si configurano come beneficiarie devono rendere disponibili i documenti che attestano la veridicità delle dichiarazioni effettuate insieme ai dati derivanti dai controlli, i documenti riguardanti il trasporto e quelli concernenti l’acquisizione dei beni agevolati.

06
Certificazione e recupero del credito d’imposta

Il piano dell’industria 5.0 prevede che il mantenimento delle spese ritenute ammissibili deve provenire da una specifica certificazione che è stata concessa dal soggetto adibito alla revisione di tipo legale dei conti. Le regole cambiano per le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti poiché in tal caso si verificano le seguenti condizioni: • la documentazione deve essere prodotta e rilasciata dal revisore legale di conti; • le spese realizzate per conformarsi all’obbligo della documentazione sono in incremento del credito d’imposta a favore di una cifra che non deve superare i 5.000 euro. Inoltre, nello specifico, la certificazione deve essere redatta nel corso di completamento del progetto. Nel momento in cui i beni hanno una finalità differente all’attività dell’impresa e sono ceduti a terzi, avviene una riduzione del credito d’imposta se si esclude dal calcolo il costo relativo. Inoltre, il credito d’imposta che è stato già impiegato in compensazione è sottoposto a versamento dal beneficiario nel corso del periodo di fine del versamento a saldo d’imposta sui redditi escludendo le sanzioni e gli interessi. Poi, può avvenire la decadenza del credito d’imposta se manca l’esecuzione dei beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da parte di fonti rinnovabili, la mancanza di attributi di ammissibilità, le regole riguardanti il cumulo delle agevolazioni, l’assenza di una certificazione che mostri l’individuazione dei costi agevolabili e del credito d’imposta.

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