Perizia 4.0

Perizia 4.0
Asseverata o Giurata
Credito di imposta

Cos'è perizia 4.0

Con il termine perizia4.0 si intende un documento redatto da una figura esperta del settore che consente di avvalersi delle agevolazioni riservate all’acquisto di determinati beni 4.0. Quest’ultimi consistono in tipologie di beni immateriali come applicazioni, piattaforme, software e sistemi collegati agli investimenti previsti dall’industria 4.0. La perizia 4.0 è consigliata anche per i beni il cui valore è inferiore ai 300.000 poiché viene compiuto l’errore di comunicare un credito d’imposta e tale azione può essere ritenuta reato fiscale, comportando una responsabilità di tipo penale per l’acquirente. La perizia 4.0 si configura essenzialmente come un’operazione di tipo tecnico, in quanto lo scopo è quello di dimostrare che una determinata macchina possa rientrare nell’insieme dei beni indicati dalla legge per l’agevolazione. Tale compito viene affidato al perito che ha il dovere di rendere evidente lo stato della macchina mediante il maggior numero di raccolta dei dati, soddisfacendo i requisiti tecnici presenti per obbligo. Nell’atto pratico, il perito si occupa della preparazione della perizia 4.0 che attesta che la macchina esaminata è agevolabile ,allegando la relazione tecnica che dimostra i motivi per i quali la macchina è ritenuta così.

chi può farla

Lo scopo della redazione della perizia 4.0 riguarda la dimostrazione che la macchina appartiene ad una delle categorie dei beni indicati dalle legge per l’agevolazione e che sia in grado di soddisfare i requisiti tecnici obbligatori. La perizia 4.0 può essere realizzata da un perito regolarmente iscritto all’albo degli ingegneri o dei periti industriali. Tuttavia, ciò non basta poiché la figura prescelta deve avere le conoscenze e le competenze appartenenti all’industria 4.0 in modo tale da ottenere perizie corrette e non avere contestazioni di alcun tipo. A tal proposito, i periti industriali hanno il compito di effettuare un test di analisi preliminare per verificare se il bene può avvalersi dei benefici previsti dalla nuova legge di bilancio del 2022 riguardante il piano industria 4.0. Le operazioni di verifica consistono nello svolgimento di analisi e di sopralluoghi al fine di valutare se il bene preso in esame, sia in grado di godere dei requisiti di interconnessione presenti nella normativa, beneficiando anche del credito di imposta 4.0. Gli aspetti da prendere in esame sono molteplici poiché riguardano l’integrazione con i sistemi attuali, le modifiche software e hardware per consentire un utilizzo migliore del macchinario.

giurata o asseverata

La perizia 4.0 si suddivide in due tipologie: giurata o asseverata. La perizia giurata è ritenuta la più forte tra le due e anche la più pericolosa poiché nel caso in cui sia presente una falsa attestazione questo viene concepito come un reato presente nell’articolo 483 del codice penale. E’ fondamentale, dunque, che il perito verifichi l’attendibilità del contenuto e firmi il contratto in presenza di un cancelliere o di un notaio. Tuttavia, è bene sottlineare che spessso tale pratica comporta un dispendio maggiore di tempo poiché la pratica della cancellerie prevede un preavviso, dunque nei casi più urgenti, è preferibile rivolgersi ad un notaio. L’iter da seguire prevede che il perito si rechi in tribunale o anche presso un notaio con la perizia da giurare e un documento d’identità, in quanto deve essere giurata dal perito che l’ha sviluppata. Per quanto concerne la perizia asseverata questa solitamente è sufficiente nell’ambito del piano dell’industia 4.0 anche se nella maggior parte dei casi è preferibile la perizia giurata poiché ritenuta di impatto più forte rispetto alla prcedente. Nello specifico, entrambe le perizie contengono i medesimi elementi, l’unica differenza riguarda il fatto che il tecnico deve firmare la relazione davanti al pubblico ufficiale che può essere un cancelliere o un notaio.

quali sono i pericoli

I periti hanno un compito ben preciso da effettuare e hanno una forte responsabilità in merito a all’azione da intraprendere. Infatti è fondamentale conoscere dei precisi periti che eseguano il loro compito nella maniera corretta e bisogna evitare alcune tipologie di periti. Ecco quali sono: é bene evitare un perito che effettui la perizia di persona e non da remoto poiché deve accettarsi delle caratteristiche della macchina e della sua effettiva esistenza; il perito che comunica informazioni come l’assenza di domande da inoltrare o di comunicazioni da riservare al Ministero; il perito che si rifiuta di analizzare la macchina facendo leva sulla sua professionalità e le sue conoscenze personali; il perito che non esegue e non porta a compimento tutte le operazioni necessarie per ottenere una perizia 4.0 sicura e affidabile. Un buon perito infatti deve accertarsi della veridicità dei contenuti, realizzati dimostrando di eseguire in maniera professionale i compiti che gli vengono affidati. E’ suo dovere assumersi le responsabilità e accertarsi dei contenuti esaminati. Il suo è un lavoro scrupoloso che deve essere compiuto con tanta attenzione e precisione per i dettagli. La figura del perito, soprattuto nella redazione della perizia giurata, ha un forte valore poiché qualsiasi dichiarazione mendace è sotto la sua responsabilità.

Valore economico

Comporre la perizia 4.0 è un’operazione scrupolosa da effettuare con attenzione e cura dei dettagli. Pertanto, non esiste un prezzo unico e standard poiché esso varia a seconda delle scelte dei singoli periti. Tuttavia è bene tenere presente il fatto che sebbene non esista una cifra standard, esiste una tariffa minima che ogni perito deve rispettare. Ciò avviene poiché possono verificarsi dei casi di opposizione in quanto il riconoscimento del professionista si può configurare come non equo. In relazione a ciò, la situazione varia a seconda dei singoli periti. A tal proposito, ci sono dei periti che assegnano una percentulale del valore del bene sottoposto a perizia. Per quanto riguarda le società invece che si occupano di offrire servizi dedicati alla consulenza e alla perizia, registrano solamente una parte considerevole del prezzo che si configura come servizio di consulenza e una parte minima viene fatturata dal perito stesso. Pertanto, la scelta del perito che si occupa della fatturazione del servizio non spetta al cliente ma ai responsabili della società. Tuttavia, se dovessero presentarsi dei problemi con la perizia 4.0 avrà la funzione di referente non la società ma il perito che deve eseguire e portare a termine il suo compito con attenzione. Le perizie devono essere svolte in manieesa esaustiva e dettagliata.

Contenuti perizia 4.0

La perizia 4.0 è composta dalla presenza di differenti tipologie di informazioni e contenuti in linea con l’importanza del suo valore. Le informazioni che devono essere contenute nella perizia devono essere le seguenti: individuazione del richidente e del bene analizzato dalla perizia; presa in esame del processo produttivo nel quale il bene viene impiegato; dichirazione del perito; analisi del requisiti previsti dall’industria 4.0; presentazione in maniera attenta delle caratteristiche del bene che è stato impiegato nella perizia 4.0. Nello specifico, i periti hanno il compito di svolgere in maniera esaustiva e dettagliata il loro compito poiché la modalità di realizzazione deve essere la medesima per macchine di basso valore e per quelle che riportano un valore più alto. L’analisi del bene viene effettuata mediante l’attuazione di sopralluoghi, di analisi per dimostrare la tra le caratterisiche del bene a livello tecnico insieme alla verifica prevista per i requisiti di interconnessione. Poi, l’analisi del processo produttivo è utile per la crezione di una certificazione che attesta la corrispondenza a livello tecnico indicata dall’allegato A e l’allegato B. Ciò avviene per gli importi di valore superiore a 300.000 euro mentre per quelli al di sotto di tale soglia ,la dichiarazione deve essere realizzata da un rappresentante legale poiché la verifica delle conformità serve per innovare l’impresa dal òunto di vista tecnologico.

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Da dove si inizia - lo spieghiamo in 6 passi

01
La perizia 4.0

La perizia 4.0 prevede vari modelli di scrittura ma l’aspetto fondamentale da non trascurare è che gli argomenti di tipo tecnico siano realizzati nella maniera corretta. Infatti, gli argomenti trattati devono essere attinenti con il bene da estinguere al fine di evitare eventuali contestazioni in merito. La perizia 4.0 prevede la presenza di contenuti specifici che devono essere trattati in maniera ottimale dai periti poiché devono essere chiari e precisi. I contenuti in questione sono obbligatori e riguardano: la descrizione degli elementi tecnici del bene essenziale per far collocare il bene nell’elenco degli allegati di tipo A o di tipo B; la narrazione degli attributi che definiscono il bene strumentale dell’attività di una specifica impresa; l’attestazione delle responsabilità del tecnico in quanto l’analisi deve essere compiuta dettagliatamente; l’asserzione degli strumenti impiegati per l’attività di verifica dell’interconnessione; la presenza dei dati del perito che compone la perizia; l’operazione di rinvio dell’analisi di ntaura tecnica dell’ accompagnamento. Nello specifico, l’analisi tecnica è una procedura importante in quanto fa riferimento a tutte le operazioni di verifica e approfondimento di determinati processi aziendali e della composizione di una relazione tecnica. Quest’ultima deve occuparsi dell’individuazione di requisiti tecnici utili per la categorizzazione del bene che si può trovare all’interno del singolo bene oppure o nel processo produttivo dove tale bene è collocato.

02
Interconnessione

L’interconnessione può diventare tardiva nel momento in cui avviene una discrepanza tra l’anno di entrata del bene in funzione e l’anno in cui si verifica l’interconnessione del bene. Nel momento in cui si verifica l’interconnessione, la soluzione da adottare riguarda l’adattamento dell’intervallo di tempo dell’attività di fruizione del credito con una proroga in avanti e la conseguente procastinazione del termine temporale della fruizione. Tale atto comporta la conservazione della durata minima del periodo di indennizzo. A ciò si accompagna la tipologia di fruizione anticipata che esiste dal momento in cui è avvenuta l’entrata in funzione del bene. Inoltre è bene ribadire che l’eventualità che l’interconnessione possa verificarsi in un periodo di imposta susseguente non può fare riferimento a qualunque periodo di imposta perché determinate situazioni di interconnessione tardiva devono essere comprovate all’impresa e non da parte di altri comportamenti adoperati dal contribuente. Come accade con i requisiti di sicurezza per la perizia 4.0 anche i requisiti di interconnessione devono essere verificati accuratamente tramite una costante reportistica. Tale procedura serve per preservare la durata dell’egevolazione che l’impresa beneficiaria ha il compito di certificare. Tale aspetto è in linea con lo scopo dell’agevolazione di contribuire al cambiamento tecnologico delle imprese per fare in modo che il loro operato sia effettuato nella maniera corretta.

03
Perizia tardiva

La perizia tardiva detiene i medesimi effetti dell’interconnessione tardiva per quanto concerne il credito di imposta. In relazione a tale argomento, si deduce che la perizia tardiva non ha un termine in cui viene dichiarata decaduta e tale documento sviluppa uno slittamento quando si comincia a fare uso di tale beneficio. Infatti, affinché il beneficio 4.0 sia fruibile l’impresa è tenuta a creare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale identificando dei beni il cui valore non è superiore ai 300.000 e si attesta anche l’adempimento dei requisiti di interconnessione. L’aspetto più importante da sottolineare riguarda il fatto che la perizia tardiva non determina una perdita dell’agevolazione ma comporta la procedura dello slittamento che avviene quando si comincia ad avvalersi di tale beneficio. Tale aspetto si verifica anche con il requisito di interconnessione che deve essere tutelato per l’intero periodo di utilizzo dell’incentivo periodo che deve essere documentato tramite un documento specifico cioè tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale oppure una perizia tecnica di asseverità. Tuttavia non è concessa la plausibilità del beneficio quando l’interconnessione tardiva dipende dal bisogno di creare delle modifiche ai beni che sono sprovvisti di una loro fisicità specialmente nel loro impiego iniziale. Nonostante ciò il beneficio del credito di imposta non viene eliminato anche se si verifica il ritardo dell’interconnessione a condizione che le caratterstiche tecnologiche e il requisito di interconnessione siano tutelate.

04
Allegato A: beni materiali

Nel precedente paragrafo abbiamo visto che il riconoscimento del credito di imposta riservato agli investimenti dei beni materiali prevede il riconoscimento di precise percentuali legate a specifici investimenti. A tal proposito, con il termine di beni materiali si fa riferimento a beni funzionali caratterizzati da un funzionamento controllato da determinati sensori o gestito da appositi dispositivi computerizzati. In merito a ciò l’allegato A della legge 232/16 contiene l’elenco della categoria dei beni materiali. Ecco quali sono nel dettaglio: le macchine adoperate per la trasformazione di materiali e di materie prime; le macchine utensili che hanno la funzione di giunzione, saldatura e assemblaggio; le macchine impiegate per la l’alterazione plastica dei metalli inclusi gli alti materiali; le macchine utilizzate per attività di carico e scarico pesatura, movimentazione e strumenti di sollevamento; le macchine utilizzate per il recupero di materiali provenienti da scarti industriali. Tali strumenti inoltre devono essere dotati di precise caratteristiche come le operazioni di controllo effettuate tramite il Computer Numerical Control e il Programmable Logic Controller. Si aggiunge la presenza dell’interconnessione agli impianti informatici di fabbrica tramite il caricamento da remoto delle istruzioni. Segue la presenza di integrazione automatizzato tramite rete di fornitura o mediante altre macchine appartenenti al ciclo produttivo. Infine, non manca l’adesione alla sicurezza degli standard e dell’igiene sul lavoro. Poi, non può mancare la presenza delle procedure di controllo da remoto e delle procedure di processo attraverso specifici sensori insieme al collegamento con macchina fisica e integrazione.

05
Allegato B: beni immateriali

Nell’allegato B legge 232/16 descrive quali sono i beni immateriali. I beni immateriali sono quella tipologia di beni che non sono dotati di una fforma fisica ma possono essere dotati di un valore economico. Tale valore si acquisisce soltanto tramite il loro impiego. Sono concepiti come beni immateriali le segueni attrezzature: piattaforme, sistemi, utili per la relizzazione di attività quali la progettazione, la sperimentazione, la simulazione insieme alla verfica delle caratteristiche di un determinato prodotto. Seguono i software e le applicazioni adibite all’ideazione dei sistemi produttivi che tengono in considerazione la circolazione delle informazioni e dei materiali. Sono compresi anche i software, le piattaforme impiegate nel controllo della produzione dotata di precise connotazioni come la manutenzione, i sistemi CMMS, MES e SCADA. Non possono mancare nell’ambito della classificazione dei beni 4.0 anche le applicazioni che si occupano di condividere informazioni con l’ambiente e l’Industrial Internet of Things. A tal proposito sono determinati anche i software e le applicazioni improntati sulla ricezione dei Big Data scaturiti dalla sensoristica Iot impiegata nell’ambito industriale. Si uniscono a tali dipositivi anche gli strumenti di Artificial Intelligece e Machine Learning che consentono alle macchine di evidenziare le loro azioni intelligenti in campi settoriali. In relazione a tali requisiti sono classificabili come beni immateriali anche le applicazioni e i processi che permettono l’accesso ad un gruppo condiviso e virtualizzato di processi produttivi. E’ mportante anche il controllo della qualità dei processi e del cosiddetto insdratamento dei prodotti all’interno dei sistemi produttivi.

06
Tipologia di perizia 4.0 e caratteristiche di contenuto

La perizia 4.0 è un’attività di analisi condotta su un determinato bene o uno specifico contesto che deve essere relizzato da esperti del settore. La perizia 4.0 si suddivide in tre tipologie: la perizia semplice, asseverata o giurata. La perizia semplice è un documento redatta da un professionista sotto forma scritta. I contenuti presenti al suo interno fanno parte di una serie di informazioni rilasciate tramite dei sopralluoghi realizzati dallo stesso professionista. Al contrario la perizia asseverata è costituita dalla certificazione elaborata da parte dell’esperto del settore che si assume la completa responsabilità dell’attendibilità dei contenuti. Da qui si deduce che l’esperto deve anche dimostrare di eseguire il suo compito con accuratezza e professionalità. Il suo compito viene registrato tramite una certificazione ufficiale da allegare nel documento. Nel caso in cui fossero riportate delle informazioni non veritiere, il professionista andrebbe incontro ad una responsabilità di tipo penale. La perizia giurata presenta i medesimi elementi di quella asseverata comprendente anche dichiarazione di certificazione e la veridicità del documento che è stato redatto. L’unica differenza presente tra le due tipologie di attestazioni, riguarda il fatto che il perito deve firmare il documento davanti ad un pubblico ufficiale , cancelliere o notaio. Inoltre ,tale procedura viene compiuta sotto giuramento tramite la ripetizione di una specifica formula. Se questa viene messa in rapporto con le altre due risulta essere quella più attendibile poiché mediante l’atto del giuramento acquista una maggiore credibilità e importanza. La perizia giurata ha un valore più alto.

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