Sicurezza sul lavoro 81/08

Corso di formazione
Sicurezza sul lavoro
Nuovo Accordo Stato Regioni

Nuovo accordo stato regioni: Lo studio Marchetti si occupa dell’erogazione di corsi sicurezza aventi l’obiettivo di garantire la formazione sicurezza sul lavoro dei dipendenti che deve essere condotta in maniera ottimale e precisa. La formazione sicurezza sul lavoro deve attenersi a delle precise norme di riferimento e fare riferimento anche ad una serie di elementi importanti per il potenziamento della sicurezza sul lavoro. Uno di questi è l’accordo Stato Regioni. Vediamo insieme di cosa si tratta.

01
Accordo stato regioni in cosa consiste

L’accordo stato regioni consiste in un accordo formulato e creato nell’apposita sede di svolgimento della conferenza, per garantire la formazione sicurezza sul lavoro in maniera efficace e continuativa tra le Province autonome, lo Stato e le Regioni. Tale documento serve per offrire un livello di preparazione e si svolgimento delle attività in maniera ottimale, in modo tale da educare le figure indicate sul rispetto delle regole necessarie per ottenere la massima sicurezza sul lavoro. L’accordo è indirizzato verso tutte le figure professionali che devono rispettare le norme contenute nel dgls 81/08 composto da tutte le regole necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro ottenuta mediante un’apposita formazione sicurezza sul lavoro. Il dgls 81/08 infatti contiene le informazioni utili in merito alla durata, alle modalità di svolgimento dei corsi sicurezza compresa la verifica finale che attesta le effettive idoneità del dipendente di svolgere una determinata mansione. A ciò, si aggiungono anche le indicazioni relative all’impiego da parte dei dipendenti, di specifici strumenti di lavoro contenuti nell’art.72 del suddetto decreto. In particolare, tali categorie le ritroviamo begli ASR relativi agli anni 2011, 2012 e 2016. In quelli appartenenti all’anno 2011 troviamo le informazioni in merito alla formazione sicurezza sul lavoro dei dipendenti insieme alle figure dei preposti e dei dirigenti. Segue la formazione sicurezza sul lavoro per quanto concerne le procedure di prevenzione dai rischi presenti nei luoghi professionali e gli ASR riguardanti il rintracciamento degli strumenti della professione insieme agli elementi sulla durata e sui contenuti dei corsi sicurezza degli RSPP e ASPP.

02
Requisiti dei soggetti formatori

Il Nuovo accordo Stato regioni ha la particolarità di effettuare una ripartizione dei soggetti formatori suddividendoli in: accreditati, istituzionali e altri quali le associazioni sindacali, i fondi interprofessionali di settore e le tipologie degli organismi paritetici. A tal proposito, vengono individuate delle particolarità in merito ai cosiddetti soggetti formatori accreditati. Tali figure professionali devono avere oltre al documento di accreditamento regionale per la formazione, anche aver riportato tre anni di esperienza per quanto concerne la formazione sicurezza sul lavoro. La situazione cambia per quanto riguarda il ruolo dei preposti e dei dirigenti che devono avere a disposizione, oltre all’esperienza dei tre anni, anche l’accreditamento regionale che si configura come il requisito principale. Tale aspetto sarà fondamentale per permettere ai soggetti formatori accreditati di acquisire esperienza anche mediante la creazione della formazione sicurezza sul lavoro per un periodo di tempo di circa tre anni. Inoltre, pe consentire alle aziende di provvedere ad eseguire una formazione sicurezza sul lavoro in maniera diretta verso i propri dipendenti consentendo anche al datore di lavoro di acquisire il ruolo di soggetto formatore. A ciò si aggiunge la possibilità concessa ai datori di lavoro delle associazioni sindacali di effettuare relative alla formazione sicurezza sul lavoro all’interno di strutture di proprietà delle associazioni. Le strutture menzionate si definiscono “strutture ricettive di loro diretta emanazione”. Inoltre, il nuovo decreto prevede che ci siano delle sedi distribuite tra il nord, il centro e il sud; la quantità degli iscritti ad uno specifico sindacato; e la quantità numerica dei CCNL sottoscritti.

03
Novità sui corsi sicurezza

Le novità dell’accordo Stato regioni sui corsi sicurezza consistono nella creazione di un progetto formativo dove devono essere menzionate una serie di informazioni riguardanti l’offerta formativa dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Il progetto formativo deve essere articolato in tre sezioni che devono contenere delle informazioni mirate sugli elementi che fanno parte della didattica dei corsi sicurezza, sugli sviluppi e le modalità di svolgimento della formazione sicurezza sul lavoro e infine sulle modalità di verifica dell’apprendimento. Analizziamo nel dettaglio le categorie in questione. La prima categoria rappresentata dai contenuti della didattica della formazione sicurezza sul lavoro fa riferimento agli argomenti trattati, ai risultati ottenuti, e agli orari della didattica. La seconda categoria ossia la formazione sicurezza sul lavoro dal punto di vista strumentale comprende la metodologia didattica impiegata, le attrezzature utilizzate per un determinato insegnamento e le attività dei tutor. L’ultima categoria riguarda la presenza di questionari di gradimento che rappresentano la modalità di valutazione dell’offerta formativa e le verifiche di tipo intermedio e di tipo finale che attestano le reali competenze dei partecipanti. Tutti i corsi sicurezza dovranno ritenersi completati se il partecipante porterà a termine il 90 % delle ore previste per poi conseguire l’attestato finale. Inoltre, la formazione sicurezza sul lavoro dovrà essere accompagnata da un verbale delle verifiche finali dove dovranno essere riportati i dati del soggetto formatore, la data e il luogo della verifica, i risultati della verifica finale. Lo scopo primario di tali novità riguarda la possibilità di ottenere un miglioramento dal punto di vista della formazione sicurezza sul lavoro.

04
Modalità di svolgimento dei corsi di formazione

I corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro tramite le novità previste dal nuovo accordo si basano sull’erogazione dei corsi sicurezza mediante quattro modalità differenti. Le modalità di svolgimento dei corsi sicurezza possono suddividersi in: presenza fisica dunque in sede; E-learning; modalità di svolgimento mista; tramite videoconferenza asincrona. La videoconferenza sincrona consente ai partecipanti di seguire i corsi tenuti dai docenti in diretta, come se si realizzassero in aula. In tal modo, i partecipanti hanno l’opportunità di prendere parte attiva ai corsi sicurezza elaborando delle domande da rivolgere ai docenti e creare delle discussioni produttive. In questo modo si realizza un approfondimento delle tematiche trattate e la formazione sicurezza sul lavoro viene compiuta in maniera ottimale. La modalità di svolgimento mista prevede lo svolgimento dei corsi in presenza e a distanza. Le lezioni dei corsi sicurezza in modalità e-learming possono essere svolte in tempo reale oppure on demand attraverso attrezzature digitali. L’accordo in questione, infatti , fornisce dei chiarimenti sulle modalità di svolgimento in modalità sincrona o in modalità e-learning. Tali indicazioni sono importanti per la realizzazione di una formazione sicurezza sul lavoro in maniera ottimale che tiene in considerazione tutti gli aspetti necessari a fornire un’adeguata preparazione a tutti i corsisti.

05
Accorpamento dei precedenti accordi

L’accordo stato regioni prevede un accorpamento dei precedenti accordi realizzati nel 2011, 2012 e 2016. Gli accordi dell’anno 2011 riguardavano il tema della formazione sicurezza sul lavoro dei lavoratori e del datore di lavoro. L’accordo del 2012 si riferiva alla formazione sicurezza sul lavoro degli operatori e degli strumenti di lavoro utilizzati. L’accordo dell’anno 2016 faceva riferimento alla formazione dell’ASPP e del RSPP. Il primo accordo prevedeva la presenza di informazioni relative a vari aspetti da tenere in considerazione: i requisiti dei docenti; il modo in cui vengono svolti gli insegnamenti; la tipologia di percorso formativo dei lavoratori; la formazione riservata al preposto; la formazione dei dirigenti; il riconoscimento della formazione realizzata precedentemente e le attività di aggiornamento della suddetta; i crediti formativi e gli attestati. L’accordo del 2012 è simile a quelli relativi al 2011 ma si caratterizza per l’aggiunta delle procedure di valutazione, della diffusione delle prassi, della realizzazione degli obblighi formativi nel caso in cui si verificasse l’esercizio di una nuova attività. L’accordo dell’anno 2016 conteneva informazioni riguardanti la ripartizione del cosiddetto percorso formativo, dei requisiti dei docenti, delle attestazioni, la formazione del medico competente, l’organizzazione dei corsi per quanto concerne i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, il controllo degli enti di erogazione e le modifiche dell’accordo tra il Ministro del lavoro, il ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

06
Obiettivo del nuovo accordo

L’obiettivo primario del nuovo accordo è quello di rilasciare ai lavoratori, al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti una formazione sicurezza sul lavoro efficace che consenta di ottenere un miglioramento delle qualità dei servizi e della sicurezza sul lavoro. In relazione a tali obiettivi, la formazione sicurezza sul lavoro dovrà riguardare anche le figure del RSPP, ASPP i coordinatori per la sicurezza e gli addetti all’utilizzo di determinati strumenti di lavoro. Nello specifico, il nuovo accordo contiene le linee guida sulla durata e sui contenuti della formazione sicurezza sul lavoro riservata alle seguenti figure: ai datori di lavoro secondo quanto indicato dall’art. 37 del dgls 81/08; i datori di lavoro incaricati ad occuparsi del servizio di prevenzione dai rischi presenti sul luogo professionale; i coordinatori per la realizzazione di determinati lavori; le figure professionali abilitate all’utilizzo di specifici strumenti di lavoro; ai datori di lavoro di tipo autonomo che prestano servizio in luoghi soggetti ad inquinamento. In tal modo, mediante l’applicazione di tutte queste norme, ogni dipendente o figura professionale appartenente ad un livello superiore avrà una formazione sicurezza sul lavoro mirata ed efficace.

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In azienda verranno predisposte le misure di prevenzione oltre i presidi di emergenza necessari un efficace estinzione incedi.

Norma di riferimento

Decreto ministeriale 10 marzo 1998 articolo 46 del decreto legislativo 81/2008 definiscono principi e modalità di gestione antincedio.

Autorità Addetto

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