Sicurezza sul lavoro 81/08

Corsi sicurezza
Organizzazione corsi
Accordo Stato Regioni

Il nuovo accordo Stato Regioni fornisce delle indicazioni anche in merito all’organizzazione dei corsi e alle modalità di svolgimento. Lo studio Marchetti fornisce tutte le informazioni ed eroga i corsi sicurezza fondamentali per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità in merito al nuovo accordo Stato Regioni.

01
Organizzazione dei corsi

Il Nuovo accordo Stato regioni apporta dei cambiamenti all’organizzazione dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro. La novità riguarda la possibilità concessa ai soggetti formatori di realizzare un progetto formativo che riporta la procedura riguardante l’attività di progettazione. Tale progetto contiene tutte le informazioni che fanno parte della procedura di formazione sulla sicurezza sul lavoro rivolta ai dipendenti. Nello specifico, il progetto formativo è articolato in tre parti ognuna delle quali è caratterizzata da informazioni ben precise. La prima parte riguarda: la suddivisione delle unità didattiche dal punto di vista della durata; gli argomenti che appartengono a ciascun modulo; gli obiettivi del progetto formativo. La seconda parte fa riferimento: alla metodologia didattica utilizzata e alla relativa strategia di formazione; gli elementi dell’attività di tutoraggio; gli strumenti didattici impiegati per la formazione sicurezza sul lavoro. Il terzo ambito invece riguarda prettamente le operazioni di verifica della formazione sul lavoro e si riferisce: ai questionari di gradimento che servono per valutare la qualità didattica dei contenuti impartiti ai dipendenti; le verifiche di tipo intermedio e finale per attestare le capacità di apprendimento dei corsisti. Inoltre, questi non sono gli unici cambiamenti previsti dall’accordo perché i cambiamenti riguardano anche il numero dei partecipanti che da 35 passeranno a 30. Il numero non avrà cambiamenti per quanto concerne il rapporto esistente tra istruttore e allievo che dovrà riportare la seguente espressione numerica 1:6.

02
Modalità di svolgimento dei corsi

I corsi sicurezza sanciti dal nuovo accordo possono essere svolti in quattro differenti modalità: in presenza, in modalità e-learning, tramite modalità mista oppure in videoconferenza sincrona. Tra le quattro modalità, il Nuovo accordo fornisce delle precisazioni sulla modalità di svolgimento dei corsi sicurezza in modalità sincrona e in modalità e-learning. Per la modalità di videoconferenza sincrona ci si riferisca ad una modalità di svolgimento a distanza che ha la stessa valenza della modalità di svolgimento in aula, dunque, in presenza. Impartire i corsi sicurezza in modalità sincrona consiste nella presenza contemporanea di partecipanti e docenti che hanno la possibilità di comunicare tra di loro, avvalendosi dell’aiuto di un sostegno di tipo multimediale la cui presenza garantisce lo svolgimento dei corsi sicurezza presso in più sedi. Tale modalità permette la comunicazione in diretta tra i partecipanti e i docenti come se tutta la procedura avvenisse in aula. La modalità e-learning invece è la modalità di apprendimento a distanza, che può riguardare lezioni che si verificano in tempo reale oppure altre che si realizzano mediante strumenti digitali.

03
Requisiti dei docenti

La formazione sicurezza sul lavoro riservata ai docenti prevede un preciso iter da seguire poiché la formazione è obbligatoria al fine di acquisire il rispettivo titolo di riferimento. I docenti incaricati ad occuparsi della formazione sicurezza sul lavoro devono seguire i criteri indicati dal decreto emanato il 6/03/2013 che devono essere suddivise in quattro aree di riferimento: area di tipo giuridica e organizzativa; area dei rischi tecnici; area delle relazioni e comunicazioni; area relativa ai rischi in campo igienico e sanitario. I requisiti che devono avere a disposizione i docenti sono il diploma di scuola e il possesso di almeno uno dei requisiti necessari per la formazione del docente ossia: 90 ore di docenza svolti nel corso degli ultimi tre anni; esperienza in qualità di docente o uno specifico titolo di studio; lo svolgimento di corsi di formazione di un periodo di tempo di almeno 64 ore; dodici mesi di esperienza professionale come docente; esperienza professionale inerente al tema della docenza; esperienza nel ruolo di Rspp di sei mesi o di dodici mesi in qualità di Rspp. Tuttavia, il nuovo accordo rilascia delle indicazioni ai docenti che devono occuparsi dei corsi spazi confinati. Essi devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza sul lavoro secondo il decreto del 6/03/2013 che definisce come criterio principale essere in possesso di un’esperienza triennale all’interno degli ambienti con sospetto di inquinamento. L’attività di docenza infatti è riservata ai docenti aventi un’esperienza triennale alle spalle a livello pratico che è documentata. La formazione sicurezza sul lavoro è uno dei requisiti primari che ogni docente deve possedere.

04
Attestazioni

Ogni partecipante che avrà ultimato i corsi sicurezza dovrà seguire un preciso iter per ottenere la qualifica finale che lo inquadra come lavoratore adatto a svolgere quella precisa mansione che gli è stata affidata. Il partecipante dopo avere terminato i corsi di formazione sicurezza sul lavoro deve frequentare il 90 % delle ore previste e dopo aver superato la verifica finale dovrà ottenere l’attestato che dovrà contenere dei dati ben precisi. Il partecipante dovrà comunicare: la denominazione del soggetto; il tipo di corso di riferimento ossia la normativa e la durata; la modalità in cui il corso è stato erogato; la firma del legale che rappresenta il soggetto formatore oppure coloro i quali sono stati incaricati dell’attività in formato digitale; la data e il luogo; i dati anagrafici del partecipante ossia nome, cognome e codice fiscale. Dopo aver comunicato tutti questi elementi ad ogni partecipante viene rilasciato l’attestato finale che attesta l’idoneità dell’individuo ad una specifica mansione. Tali elementi sono importanti al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti e garantire l’apposita formazione sicurezza sul lavoro che tutela la vita e la salute dei lavoratori.

05
Fascicolo del corso

Oltre all’attestato è previsto il rilascio del fascicolo del corso che il soggetto formatore deve provvedere a custodire e a tutelare. Il cosiddetto fascicolo del corso deve contenere una serie di informazioni specifiche per garantire la formazione sicurezza sul lavoro: i dati dei partecipanti; l’elenco degli insegnanti che riportano le firme; il progetto formativo incluso il programma del corso; il verbale relativo alla verifica finale; Come elenco si deve intendere l’insieme delle informazioni che devono essere preservate e tutelate e non come indicazioni relative ai luoghi. Tale documento deve essere custodito dal soggetto formatore per almeno dieci anni e deve essere presente in formato cartaceo ed elettronico. Il documento è utile per la tutela dei dipendenti e della sicurezza sul lavoro.

06
Verbali delle verifiche

I corsi sicurezza prevedono uno specifico iter da seguire non solo per i dipendenti ma anche per i soggetti formatori che hanno degli obblighi ben precisi da rispettare. Il soggetto formatore ha l’obbligo di compilare un verbale specifico sulla verifica finale che i dipendenti sono tenuti a fare per accertare le loro idoneità e competenze. Il soggetto formatore ha l’obbligo di compilare tale documento utilizzando un supporto di tipo cartaceo ed elettronico che ingloba una serie di informazioni da tenere in considerazione. I dati da tenere presente sono i seguenti: i dati appartenenti al soggetto formatore che produce il corso; la durata del corso; il luogo e la data della verifica finale; la firma del soggetto formatore che deve occuparsi dell’elaborazione del progetto formativo; l’elenco che riporta i partecipanti che sono ammessi alla verifica finale; le conclusioni in modalità documentata dei risultati, poiché dovranno essere descritti anche gli argomenti che sono stati trattati in caso di svolgimento del colloquio. Le verifiche servono per attestare le effettive capacità e idoneità dei dipendenti al fine di garantire una corretta formazione sicurezza sul lavoro che deve essere compiuta in maniera ottimale anche mediante la procedura dell’aggiornamento. Il verbale della verifica è utile per valutare la proficuità della formazione sicurezza sul lavoro al fine di garantire una preparazione svolta in maniera ottimale e completa.

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Compiti del Responsabile

Il responsabile Antincendio ha il compito di predisporre le emergenze, prevenire i pericoli incendi e vigilare al fine della prevenzione.

Formazione del personale

Il personale addetto antincendio parteciperà al corso di formazione necessario (4/8/16 ore) asseconda della tipologia di rischio

Presidi Emergenza

In azienda verranno predisposte le misure di prevenzione oltre i presidi di emergenza necessari un efficace estinzione incedi.

Norma di riferimento

Decreto ministeriale 10 marzo 1998 articolo 46 del decreto legislativo 81/2008 definiscono principi e modalità di gestione antincedio.

Autorità Addetto

Il lavoratore disegnato a Responsabile antincendio avrà autorità di impartire ai lavoratori misure adeguamento necessarie l'antincendio.

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03
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04
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05
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