I soggetti formatori del nuovo accordo Stato Regioni vengono suddivisi in diverse tipologie la cui articolazione è importante per garantire una corretta formazione sicurezza sul lavoro da riservare ai dipendenti. Vediamo nel dettaglio qual è l’articolazione prevista per i nuovi soggetti formatori che hanno un compito importante da portare a termine per quanto concerne la formazione sicurezza sul lavoro. A tal proposito, i soggetti formatori si suddividono in soggetti: accreditati; istituzionali; associazioni sindacali, organismi paritetici e fondi di tipo interprofessionale di settore. Per soggetti formatori accreditati si fa riferimento ai soggetti convalidati presso una Provincia autonoma oppure una Regione, in base ad uno specifico modello di accreditamento, appartenente alle Regioni e alla Provincia autonoma secondo il provvedimento adottato il 20 marzo del 2008 che definiva gli standard appartenenti al sistema di accreditamento di una determinata tipologia di strutture formative. Per organismi paritetici si intendono delle figure professionali adibite ad occuparsi della sicurezza sul lavoro con l’obbligo di offrire un supporto alle aziende in vari settori, provvedendo alla formazione sicurezza sul lavoro. Per le associazioni sindacali devono essere individuati i requisiti che devono avere a disposizione le associazioni in qualità di soggetti formatori.
I soggetti formatori menzionati devono avere dei precisi requisiti ai quali il Nuovo accordo Stato regioni dà risalto. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. I soggetti formatori accreditati devono possedere l’accreditamento regionale per la formazione sicurezza sul lavoro e avere acquisito tre anni di esperienza per quanto riguarda la formazione sicurezza sul lavoro e sulla salute dei dipendenti. Per i preposti e i dirigenti la formazione sicurezza sul lavoro prevede il possesso dell’accreditamento regionale e dell’esperienza di livello triennale. Tale requisito inoltre permette ai soggetti che non hanno esperienza di acquisirla mediante un percorso di formazione sicurezza sul lavoro dalla durata di tre anni. Strettamente correlata a ciò c’è la possibilità di far rivestire ai datori di lavoro il ruolo di soggetti formatori occupandosi dell’organizzazione dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro. Invece, per le associazioni sindacali vengono individuati dei fattori specifici soggetti a valutazione. Ecco quali sono: disponibilità di sedi nelle zone del sud, del centro e del nord; il numero totale dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti; la quantità delle persone che si sono iscritte al sindacato.
Il nuovo accordo ha la particolarità di identificare i contenuti e la durata dei percorsi di formazione sicurezza sul lavoro. Percorsi che si riferiscono ai soggetti formatori in qualità di: preposti, dirigenti e datori di lavoro che devono attenersi alle norme indicate dall’art. 37 del dgls 81/08; i datori di lavoro che si occupano della prevenzione dei rischi secondo quanto indicato dall’art.34 del dgls 81/08 per provvedere alla sicurezza sul lavoro dei dipendenti; i lavoratori inclusi i lavoratori autonomi o i datori di lavoro che svolgono le loro operazioni all’interno di contesti che potrebbero essere esposti ad inquinamento; addetti sottoposti all’impiego di strumenti da lavoro che necessitano di una precisa abilitazione. Inoltre, a tali elementi si aggiunge anche l’attività di aggiornamento dell’allegato XIV che dispone i contenuti dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro appartenente al dgls 81/08. Non manca la presenza delle modalità di verifica finale delle conoscenze relative a tutti i discenti dei percorsi di formazione sicurezza sul lavoro e delle verifiche sull’efficacia della formazione sicurezza sul lavoro riservata ai dipendenti. Da ciò si deduce come ogni minimo cambiamento è utile per il potenziamento dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro che servono a preparare figure professionali preparate e all’avanguardia sotto molti punti di vista. Avere la possibilità di svolgere la propria attività in un contesto sicuro e protetto ha un grande valore per i lavoratori che svolgono la mansione attenendosi ai criteri indicati dal regolamento. Si possono configurare come erogatori della formazione sicurezza sul lavoro anche i fondi interprofessionali ossia organismi di tipo associativo realizzati dalle organizzazioni che costituiscono le parti sociali mediante accordi creati dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali appartenenti ai datori di lavoro.
Il nuovo accordo Stato regioni apporta delle novità anche in merito alla formazione dei datori di lavoro. La novità riguarda la suddivisione del corso in due moduli e la durata di svolgimento dei corsi sicurezza. I due moduli in cui sono suddivisi i corsi di formazione sicurezza sul lavoro prevedono una parte giuridica e un’altra riguardante la gestione delle SSL. La formazione sicurezza sul lavoro riservata ai datori di lavoro prevede una modalità di svolgimento entro i due anni dalla creazione del nuovo accordo. La novità riguarda anche l’introduzione di un cosiddetto modulo aggiuntivo riservato ai datori di lavoro che lavorano nelle imprese all’interno dei cantieri temporanei e mobili. Il modulo si intitola “cantieri” e prevede una durata di sei ore secondo quanto stabilito dai dettami indicati dal dgls 81/08. Ci sono delle novità anche per quanto concerne le mansioni del datore di lavoro che si deve occupare delle attività di prevenzione e di protezione dai rischi. A tal proposito, il datore di lavoro deve seguire questi specifici moduli: Moduli di tipo tecnico-integrativo suddivisi in base al settore di appartenenza quali la Pesca, l’Agricoltura, le Costruzioni e il settore Chimico-Petrolchimico. Per tutti quelli elencati sono previste sedici ore mentre per il modulo riservato alla Pesca soltanto 12 ore. A ciò si aggiunge un modulo di otto ore la cui validità riguarda tutti senza tenere conto de settore a cui fa riferimento una specifica azienda. La situazione cambia per i corsi di aggiornamento che hanno una durata di otto ore e una ciclicità quinquennale. A differenza dei corsi sicurezza di tipo tradizionale avranno la possibilità di essere seguiti anche in modalità e-learning.
Le novità presenti nell’accordo non si riferiscono soltanto a determinate figure professionali ma anche al contesto professionale. Un esempio riguarda la formazione sicurezza sul lavoro all’interno di ambienti dove c’è il sospetto di inquinamento o che sono confinati. In questo caso, la durata di svolgimento prevista è di dodici ore ed è articolata in un ambito giuridico-tecnico e in un altro di tipo pratico, che prevede otto ore di svolgimento delle attività. Tra i due moduli ha maggiore rilevanza quello riservato alla parte pratica poiché è importante che gli addetti svolgano il proprio mestiere nella giusta maniera, prestando attenzione a tutti gli elementi da tenere in considerazione per la sicurezza sul lavoro. Infatti, i temi sui quali soffermarsi riguardano: le operazioni da mettere in atto se dovessero presentarsi situazioni di emergenza quali esplosioni, gas tossici, attività di recupero della persona infortunata; corretto impiego degli strumenti di protezione individuale; utilizzo di apparecchi riservati alla protezione delle vie respiratorie ossia la tipologia, i filtri e le modalità di impiego; presenza di strumenti come imbracature di sicurezza, misuratori di esplosività, i rilevatori di gas e il tripode; presenza di sistemi di segnalazione e di comunicazione. Tuttavia è importante sottolineare che per provvedere ad una maggiore efficacia della formazione sicurezza sul lavoro conta che i corsi sicurezza siano svolti in sede e non mediante le modalità di svolgimento e-learning. La componente pratica è rilevante poiché le apposite figure professionali devono svolgere correttamente la mansione assegnata al fine di tutelare e assicurare la sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne invece l’aggiornamento riservato agli addetti che svolgono determinate attività in spazi confinati la durata prevista dei corsi sicurezza è di quattro ore e la periodicità è quinquennale. Inoltre, i lavoratori dovranno dimostrare di possedere una formazione sicurezza sul lavoro precedente che riconosca le loro competenze riguardo temi in linea con i dettami del nuovo accordo. Se ciò non si verificasse, i dipendenti sarebbero tenuti a frequentare un nuovo corso che dovrebbe essere portato a termine entro un periodo di dodici mesi da quando l’accordo è stato emesso. Inoltre, secondo le norme presenti nel Nuovo accordo gli organismi paritetici, le associazioni sindacali hanno la possibilità di organizzare i corsi di formazione sicurezza sul lavoro utilizzando apposite strutture formative di loro proprietà. Le strutture formative infatti possono essere di loro emanazione o di proprietà partecipata da parte dell’associazione sindacale dei lavoratori oppure dei datori di lavoro.
Il nuovo accordo prevede delle modifiche riguardanti l’attività di trasporto di attrezzature rivolto ai lavoratori che necessitano di una precisa abilitazione secondo quanto è indicato dall’art. 73 del dgls 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. I cambiamenti infatti non sono rivolti ai corsi sicurezza relativi agli operatori ma alla modalità di utilizzo delle attrezzature. Tali cambiamenti servono per accrescere le competenze dei lavoratori abilitati a questa particolare mansione e garantire una maggiore sicurezza sul lavoro a tutti i dipendenti. L’attrezzatura della macchina agricola prevede lo svolgimento di un modulo di tipo teorico e tecnico da quattro ore, accompagnato da un altro pratico che prevede altre quattro ore di svolgimento. Il carriponte prevede una formazione sicurezza sul lavoro più articolata essendo una macchina adibita al sollevamento o allo spostamento dei materiali dunque avente un impiego imponente. L’impiego di tale strumento prevede un modulo tecnico da quattro ore e la parte pratica dalla medesima durata. A ciò si aggiunge: la parte pratica il carroponte a cavalletto dotata di comando in cabina da sei ore; il carroponte dotata di comando pensile radiocomando da sei ore; il carroponte con radio comando e con comando in cabina da sette ore. La composizione non cambia per i caricatori utilizzati per la movimentazione dei materiali per i quali è prevista una parte teorica e una parte pratica. In questo caso entrambe le parti prevedono una durata da quattro ore ciascuno. Tali corsi sicurezza devono prevedere una formazione sicurezza sul lavoro di dodici mesi. I lavoratori devono dimostrare di saper utilizzare tali strumenti padroneggiando in maniera ottimale il loro utilizzo. Tale attività è fondamentale per il potenziamento della sicurezza sul lavoro dei dipendenti e della loro conseguente formazione sicurezza sul lavoro.
Iscriviti al corso antincendio l1 Basso Rischio, scopri il calendario corsi Antincendio in programma nel 2024 a Roma, Firenze, Milano. Chiedici informazioni sulle prossime date di svolgimento dei corsi Antincendio L1 Basso Rischio.
Read MoreIscriviti al corso antincendio l2 Medio Rischio, scopri il calendario corsi Antincendio in programma nel 2024 a Roma, Firenze, Milano. Chiedici informazioni sulle prossime date di svolgimento dei corsi Antincendio L2 Medio Rischio. Contattaci!
Read MoreIscriviti al corso antincendio l3 Alto Rischio, scopri il calendario corsi Antincendio in programma nel 2024 a Roma, Firenze, Milano. Chiedici informazioni sulle prossime date di svolgimento dei corsi Antincendio L3 Alto Rischio. Contattaci!
Read MoreIscriviti al corso di aggioramento antincendio, scopri il calendario corsi Antincendio in programma nel 2024 a Roma, Firenze, Milano. Chiedici informazioni sulle prossime date di svolgimento dei corsi aggiornamento Antincendio. Contattaci!
Read MoreIl responsabile Antincendio ha il compito di predisporre le emergenze, prevenire i pericoli incendi e vigilare al fine della prevenzione.
Il personale addetto antincendio parteciperà al corso di formazione necessario (4/8/16 ore) asseconda della tipologia di rischio
In azienda verranno predisposte le misure di prevenzione oltre i presidi di emergenza necessari un efficace estinzione incedi.
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 articolo 46 del decreto legislativo 81/2008 definiscono principi e modalità di gestione antincedio.
Il lavoratore disegnato a Responsabile antincendio avrà autorità di impartire ai lavoratori misure adeguamento necessarie l'antincendio.
E' cosa buona, predisporre in azienda, prove di emergenza necessarie la verifica mellificai delle azioni pianificate nel piano emergenza
Ci conosciamo personalmente, innanzitutto è importante trovarsi difronte persone affidabili e competenti.
Ci spiegherai la tua organizzazione e le tue esigenze. Vauteremo insieme modalità di intervento, tempi e responsabili.
Ti spiegheremo qual'è il percorso da seguire, cos'è che dobbiamo andare ad integrare in termini logistici ed organizzativi.
Lavoreremo con lo spirito di migliorare e con la voglia di crescere. Affronteremo le problematiche e ne trarremo vantaggio
Garantiamo la certificazione della tua azienda. Ci mettiamo la faccia assumendoci la responsabilità fin dal primo giorno.
Assisteremo l' azienda lungo tutta la filiera. Ti affiancheremo nei rapporti con le amministrazioni, i clienti e gli enti di certificazione.
Partecipa il corso di aggiornamento Antincendio, richiedi il calendario corsi in programma nel 2024 a Roma, Milano, Firenze.
Read MorePer alcune categorie di aziende è necessario, i responsabili antincendio siano in possesso dell'idoneità tecnica dei vigili del fuoco.
Read MoreOltre i corsi di formazione Antincendio, lo studio promuove seminari informativi allo scopo di sensibilizzare gli addetti Antincendio.
Read MoreLo studio eroga corsi di formazione antincendio L1 Rischio Basso, Medio e Alto nei siti di Roma, Milano e Firenze. Scopri il calendario in programma nel 2024
Read More